Credito scolastico
I punti di credito, che vengono attribuiti nelle classi 3, 4 e 5 e che concorrono a determinare il voto finale dell’Esame di Stato, dipendono innanzi tutto dalla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
La media dei voti riportati dà diritto ad un credito scolastico che può variare tra un punteggio minimo ed uno massimo all’interno della fascia di oscillazione corrispondente.
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Fascia con 1 punto di banda |
Per avere il punteggio massimo della fascia è necessario che si verifichino almeno le prime 2 fra le seguenti condizioni:
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Per gli alunni in sospensione di giudizio varranno i seguenti criteri:
PROMOSSO A SETTEMBRE PER MERITO: LIVELLO ALTO della fascia
PROMOSSO A SETTEMBRE CON AIUTO: LIVELLO BASSO della fascia
Per l’attribuzione dei punteggi si rimanda alla tabella ministeriale allegata.
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del
D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
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Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
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I anno |
II anno |
III anno |
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M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
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6 < M d 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
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7 < M d 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
8< M d 9 |
6-7 |
6-7 |
7-8 |
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9< M d 10 |
7-8 |
7-8 |
8-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di
scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico,
da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve
tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività
complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima
classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione
della tabella. In caso di accertato superamento del debito
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede
di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio
minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione
cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che
abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi
contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale
integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel
terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è
rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso
in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi
corrisponde M = 6,5).