La sospensione del giudizio si applica a quegli studenti che, in base ai criteri approvati dal collegio, siano in grado, a giudizio del consiglio di classe, di colmare le insufficienze a seguito del recupero estivo personale o attivato dalla scuola.
Nell’integrazione dello scrutinio di settembre il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri collegialmente condivisi sulla scorta del DM 80 e dell’OM 92, dichiarerà gli alunni ammessi o non ammessi. Gli studenti pertanto inizieranno il nuovo a.s. senza debiti.
La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO sarà determinata da“insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva” e tale da consentire allo studente “di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo)” OM 90 del 2001 (art.13 c. 5 ).
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE FINALI PER il RECUPERO
Le verifiche finali
LA VALUTAZIONE terrà conto dei risultati conseguiti nelle varie fasi del percorso di recupero e in precedenti verifiche (art. 8 c. 3)
Saldo del debito formativo
Tenuto conto dell’art. 8 c. 1 dell’OM 92 le prove di verifica si svolgeranno “ entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
L’assenza dalla prova determinerà il non superamento del debito.
Criteri per la valutazione del superamento del debito