La valutazione comporterà la quantificazione: 1) del grado di raggiungimento delle conoscenze, 2) della capacità di comprensione, 3) della capacità di applicazione e rielaborazione.
A determinare il grado di raggiungimento di questi obiettivi concorrono, per ciascun alunno,
| Classi quinte: ammissione all'esame di stato |
Saranno ammessi all’esame di stato gli alunni che abbiano riportato le seguenti valutazioni:
(DPR 122/09) |
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Gli studenti con valutazione positiva o generalmente sufficiente in tutte le discipline “anche a seguito degli interventi di recupero seguiti” (OM 92 art.6 c.5) e una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento.
abbiano conseguito “risultati insufficienti in 1 o più discipline” (OM92 art6 c3) ma che, in considerazione del profitto delle altre discipline e delle competenze trasversali acquisite, consentono al CdC di intravedere una effettiva possibilità di “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero” (OM92 art6 c3)
abbiano conseguito risultati insufficienti in 1 o più discipline e abbiano seguito le specifiche attività di recupero proposte dal CdC ( studio individuale, recupero in itinere, sospensione del programma, IDEI e sportelli obbligatori) dimostrando di aver conseguito nel corso dell’anno dei miglioramenti rispetto al punto di partenza e che consentano al CDC di intravedere effettiva possibilità di“mediante di “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero”(OM92 art6 c3)
“gli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione” (OM 92 art.6 c.5):
►Il CdC procederà alla votazione per la promozione o la non promozione alla classe successiva in presenza, di norma, di 3 o più insufficienze, di cui 2 gravi
►Agli studenti che presentino una valutazione finale sufficiente in una o più discipline insufficienti nel I quadrimestre e non recuperate nelle prove previste ad hoc, non verrà assegnato il debito formativo se, a giudizio del docente, nelle prove del II quadrimestre avranno dimostrato di possedere i contenuti minimi e le competenze essenziali previste dai coordinamenti di materia
►Non verranno assegnati, di norma, più di 3 debiti a studente
In ogni caso, la delibera di non ammissione alla classe successiva è un atto collegiale del Consiglio di classe e, in ultima istanza, non dipende esclusivamente dall’applicazione meccanica dei parametri sopra indicati, ma deriva da una attenta e accurata analisi della situazione individuale di ciascun alunno.
a- l’insegnante, se verifica che è stato svolto un lavoro estivo positivo e che la prova consente di valutare il possesso di prerequisiti accettabili per affrontare la classe successiva e l’eventuale progresso dello studente, propone al Consiglio di classe il saldo del debito.
b- Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, tenuto conto dei risultati conseguiti dallo studente anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero, esprime una valutazione complessiva. In caso di esito positivo lo studente è ammesso alla classe successiva e i voti vengono pubblicati all’albo dell’istituto
c- In caso di esito negativo la delibera sarà preventivamente notificata alla famiglia tramite comunicazione a firma del coordinatore e del DS e il risultato verrà pubblicato all’albo con la sola indicazione “non ammesso”
I punti di credito, che vengono attribuiti nelle classi 3, 4 e 5 e che concorrono a determinare il voto finale dell’Esame di Stato, dipendono innanzi tutto dalla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
La media dei voti riportati dà diritto ad un credito scolastico che può variare tra un punteggio minimo ed uno massimo all’interno della fascia di oscillazione corrispondente.
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Fascia con 1 punto di banda |
Per avere il punteggio massimo della fascia è necessario che si verifichino almeno le prime 2 fra le seguenti condizioni:
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I 2 punti di banda sono attribuiti in presenza dei requisiti previsti dal POF a chi avrà una media superiore a otto |
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Fascia con 1 punto di banda |
Per avere il punteggio massimo della fascia è necessario che si verifichino almeno le prime 2 fra le seguenti condizioni:
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Per gli alunni in sospensione di giudizio varranno i seguenti criteri:
PROMOSSO A SETTEMBRE PER MERITO: LIVELLO ALTO della fascia
PROMOSSO A SETTEMBRE CON AIUTO: LIVELLO BASSO della fascia
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio
1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
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Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
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I anno |
II anno |
III anno |
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M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
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6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
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7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
6-7 |
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8 < M ≤ 9 |
6-7 |
6-7 |
7-8 |
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9 < M ≤ 10 |
7-8 |
7-8 |
8-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).
TABELLA A
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)
CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni
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Media dei voti |
Credito scolastico (Punti) |
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I anno |
II anno |
III anno |
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M = 6 |
3-4 |
3-4 |
4-5 |
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6 < M ≤ 7 |
4-5 |
4-5 |
5-6 |
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7 < M ≤ 8 |
5-6 |
5-6 |
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8 < M ≤ 10 |
6-8 |
6-8 |
7-9 |
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno.
Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato.
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5).