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Lombardia scuola

I criteri di seguiti elencati, che costituiscono l'allegato n.1 del verbale del Collegio Docentri del 19/05/2009 integrano i criteri già in precedenza approvati dai Collegi del Liceo G.B.Grassi, allineandoli alle più recenti disposizioni di legge, emanate dal Ministero.

ALLEGATO 1 al verbale n°6 del collegio docenti del 19-05-09

La valutazione comporterà la quantificazione: 1) del grado di raggiungi­mento delle conoscenze, 2) della capacità di comprensione, 3) della capacità di applicazione e rielaborazione.

A determinare il grado di raggiungimento di questi obiettivi concorro­no, per ciascun alunno,

  1. il punto di partenza;
  2. l'efficacia del metodo di studio;
  3. l'impegno;
  4. le doti personali
Classi quinte: ammissione all'esame di stato
Per il corrente anno scolastico (2008-2009) si intendono valutati positivamente gli alunni che nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso conseguano
  • almeno la media del “sei” (art. 1, comma 3, del D.M. 22-5-2007, n. 42) e
  • una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento
La NON PROMOZIONE sarà determinata dalla prima, dalla seconda ed eventualmente da una o più delle altre condizioni
  • Valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento
  • Insuff. Gravi nelle materie di indirizzo e/o insuff diffuse
  • Esiti negativi delle attività di sostegno
  • Atteggiamento non collaborativo dello studente
La SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO sarà determinata da

“insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva” e tale da consentire allo studente “di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo)” [OM 90 del 2001 (art.13 c. 5 )]


A – risulteranno AMMESSI

Gli studenti con valutazione positiva o generalmente sufficiente in tutte le discipline “anche a seguito degli interventi di recupero seguiti” (OM 92 art.6 c.5) e una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento.

B – risulteranno in SOSPENSIONE DI GIUDIZIO

gli studenti che

C – risulteranno “NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESIVA”

gli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione” (OM 92 art.6 c.5)


►Il CdC procederà alla votazione per la promozione o la non promozione alla classe successiva in presenza, di norma,di 3 o più insufficienze, di cui 2 gravi

►Agli studenti che presentino una valutazione finale sufficiente in una o più discipline insufficienti nel I quadrimestre e non recuperate nelle prove previste ad hoc, non verrà assegnato il debito formativo se, a giudizio del docente, nelle prove del II quadrimestre avranno dimostrato di possedere i contenuti minimi e le competenze essenziali previste dai coordinamenti di materia

►Non verranno assegnati, di norma, più di 3 debiti a studente

In ogni caso, la delibera di non ammissione alla classe successiva è un atto collegiale del Consiglio di classe e, in ultima istanza, non dipende esclusivamente dall'applicazione meccanica dei parametri sopra indicati, ma deriva da una attenta e accurata analisi della situazione individuale di ciascun alunno.


Criteri per la valutazione del superamento del debito

a- l'insegnante, se verifica che è stato svolto un lavoro estivo positivo e che la prova consente di valutare il possesso di prerequisiti accettabili per affrontare la classe successiva e l'eventuale progresso dello studente, propone al Consiglio di classe il saldo del debito.

b- Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, tenuto conto dei risultati conseguiti dallo studente anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero, esprime una valutazione complessiva. In caso di esito positivo lo studente è ammesso alla classe successiva e i voti vengono pubblicati all'albo dell'istituto

c- In caso di esito negativo la delibera sarà preventivamente notificata alla famiglia tramite comunicazione a firma del coordinatore e del DS e il risultato verrà pubblicato all'albo con la sola indicazione “non ammesso”


 CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTO DI BANDA

 I punti di credito, che vengono attribuiti nelle classi 3, 4 e 5 e che concorrono a determinare il voto finale dell'Esame di Stato, dipendono innanzi tutto dalla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

La media dei voti riportati dà diritto ad un credito scolastico che può variare tra un punteggio minimo ed uno massimo all'interno della fascia di oscillazione corrispondente.


Fascia con 1 punto di banda

Per avere il punteggio massimo della fascia è necessario che si verifichino almeno le prime 2 fra le seguenti condizioni:

  • essere ammessi alla classe successiva a giugno;

  • avere dimostrato assiduità nella frequenza scolastica, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

  • aver partecipato con interesse ed impegno alle attività complementari ed integrative (per esempio, partecipazione ai corsi pomeridiani);

  • aver conseguito crediti formativi all'esterno della scuola.

Fascia con 2 punti di oscillazione

Media compresa tra 8 e 10

I 2 punti di banda sono attribuiti in presenza dei requisiti previsti dal POF a chi avrà una media superiore a otto


Per gli alunni in sospensione di giudizio varranno i seguenti criteri:

Per l'attribuzione dei punteggi si rimanda alla tabella ministeriale