I criteri di seguiti elencati, che costituiscono l'allegato n.1 del verbale del Collegio Docentri del 19/05/2009 integrano i criteri già in precedenza approvati dai Collegi del Liceo G.B.Grassi, allineandoli alle più recenti disposizioni di legge, emanate dal Ministero.
Si confermano i criteri previsti dal POF integrati dalle delibere del Collegio docenti del 24 settembre 2008, definiti nel Collegio del 31 gennaio 2008, con le precisazioni del Collegio del 21 maggio 2008
PER LE CLASSI QUINTE: REVISIONE DEI CRITERI PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO ALLA LUCE DELLA O.M. 40/8APRILE 2009
Per tutte le classi: circ n.5 del 16 gennaio 2009 in applicazione DL N.137 del 1 settembre 2008 convertito nella legge n.169 del 30 ottobre 2008
La valutazione comporterà la quantificazione: 1) del grado di raggiungimento delle conoscenze, 2) della capacità di comprensione, 3) della capacità di applicazione e rielaborazione.
A determinare il grado di raggiungimento di questi obiettivi concorrono, per ciascun alunno,
“insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva” e tale da consentire allo studente “di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo)” [OM 90 del 2001 (art.13 c. 5 )]
Gli studenti con valutazione positiva o generalmente sufficiente in tutte le discipline “anche a seguito degli interventi di recupero seguiti” (OM 92 art.6 c.5) e una valutazione non inferiore a sei decimi nel comportamento.
gli studenti che
abbiano conseguito “risultati insufficienti in 1 o più discipline” (OM92 art6 c3) ma che, in considerazione del profitto delle altre discipline e delle competenze trasversali acquisite, consentono al CdC di intravedere una effettiva possibilità di “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero” (OM92 art6 c3)
abbiano conseguito risultati insufficienti in 1 o più discipline e abbiano seguito le specifiche attività di recupero proposte dal CdC ( studio individuale, recupero in itinere, sospensione del programma, IDEI e sportelli obbligatori) dimostrando di aver conseguito nel corso dell'anno dei miglioramenti rispetto al punto di partenza e che consentano al CDC di intravedere effettiva possibilità di“mediante di “raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi corsi di recupero”(OM92 art6 c3)
gli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione” (OM 92 art.6 c.5)
gli studenti che abbiano conseguito un profitto negativo nel complesso delle discipline
gli studenti che abbiano una valutazione gravemente insufficiente nelle materie caratterizzanti il curriculum o insufficienze diffuse e che, nel corso dell'anno non hanno partecipato con regolarità al dialogo educativo e non hanno dimostrato disponibilità al recupero, seguendo anche i corsi extracurricolari o le altre forme di recupero offerte dal CdC ma con scarso impegno e con poco assiduità
gli studenti che presentino insufficienze gravi e che, nonostante le strategie di recupero attuate dai docenti, non dimostrino, a giudizio del CdC, adeguate ed effettive possibilità di recupero
gli studenti che abbiano conseguito una valutazione inferiore a sei decimi nel comportamento (DL N.137 del 1 settembre 2008 convertito nella legge n.169 del 30 ottobre 2008)
►Il CdC procederà alla votazione per la promozione o la non promozione alla classe successiva in presenza, di norma,di 3 o più insufficienze, di cui 2 gravi
►Agli studenti che presentino una valutazione finale sufficiente in una o più discipline insufficienti nel I quadrimestre e non recuperate nelle prove previste ad hoc, non verrà assegnato il debito formativo se, a giudizio del docente, nelle prove del II quadrimestre avranno dimostrato di possedere i contenuti minimi e le competenze essenziali previste dai coordinamenti di materia
►Non verranno assegnati, di norma, più di 3 debiti a studente
In ogni caso, la delibera di non ammissione alla classe successiva è un atto collegiale del Consiglio di classe e, in ultima istanza, non dipende esclusivamente dall'applicazione meccanica dei parametri sopra indicati, ma deriva da una attenta e accurata analisi della situazione individuale di ciascun alunno.
a- l'insegnante, se verifica che è stato svolto un lavoro estivo positivo e che la prova consente di valutare il possesso di prerequisiti accettabili per affrontare la classe successiva e l'eventuale progresso dello studente, propone al Consiglio di classe il saldo del debito.
b- Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, tenuto conto dei risultati conseguiti dallo studente anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di recupero, esprime una valutazione complessiva. In caso di esito positivo lo studente è ammesso alla classe successiva e i voti vengono pubblicati all'albo dell'istituto
c- In caso di esito negativo la delibera sarà preventivamente notificata alla famiglia tramite comunicazione a firma del coordinatore e del DS e il risultato verrà pubblicato all'albo con la sola indicazione “non ammesso”
I punti di credito, che vengono attribuiti nelle classi 3, 4 e 5 e che concorrono a determinare il voto finale dell'Esame di Stato, dipendono innanzi tutto dalla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
La media dei voti riportati dà diritto ad un credito scolastico che può variare tra un punteggio minimo ed uno massimo all'interno della fascia di oscillazione corrispondente.
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Fascia con 1 punto di banda |
Per avere il punteggio massimo della fascia è necessario che si verifichino almeno le prime 2 fra le seguenti condizioni:
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Fascia con 2 punti di oscillazione Media compresa tra 8 e 10 |
I 2 punti di banda sono attribuiti in presenza dei requisiti previsti dal POF a chi avrà una media superiore a otto |
Per gli alunni in sospensione di giudizio varranno i seguenti criteri:
Per l'attribuzione dei punteggi si rimanda alla tabella ministeriale